Sistemi di Geoscambio a circuito aperto
La normativa inerente la GEOTERMIA a BASSA ENTALPIA discendeva invece dalle normative sui pozzi, e in generale sullo sfruttamento delle risorse idriche. La normativa specifica sull’argomento, però, sia dal punto di vista regolatorio, sia da quello dell’incentivazione, è in forte ritardo rispetto al rapido evolversi della tecnologia e delle corrispondenti realizzazioni. Le norme erano spesso basate sull’equivoco di assimilare impianti a circuito chiuso (sonde geotermiche) ad impianti a circuito aperto (pozzi di prelievo e reimmissione), che sfruttano direttamente le acque di falda per lo scambio termico
LEGGE 99/2009: “Disposizioni sullo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”
Tale norma prevede che “il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca un regime concorrenziale per l’utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura”
DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010 , n. 22 – Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Art. 10 – Piccole utilizzazioni locali
1.Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a)consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
b)ottenute mediante l’esecuzione di pozzi di profondita’ fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.
Comma 4: Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 (OVVERO POZZI DI PRELEIVO), sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
NORME SUL POZZO DI PRELIEVO:
- Regio Decreto n°1775 del 11/12/1933: “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici “
- Regio Decreto n°2174 del 18/08/1934: “Disciplina delle acque sotterranee”
- Legge n°464 del 04/08/1984: “Obblighi di informazione al Servizio Geologico”
- Decreto del Presidente della Repubblica n°236 del 24/05/1988: “Norme tecniche per lo scavo, la perforazione, la manutenzione e la chiusura di pozzi d’acqua”
- Decreto Legislativo n°275 del 12/07/1993: “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”
- Legge n°36 del 05/01/1994: “Disposizioni in materia di risorse idriche”
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 238 del 18/02/1999: “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della L. 36/94 in materia di risorse idriche”
- CRITICITA’:1.Solitamente tempi per ottenere la concessione di derivazione superiori ad 1 anno
2.Acquisizione parere VIA (se Q>50 l/s) ed eventualmente Autorità di Bacino, Ente Acquedottistico, Sovraintendenza, etc…
3.Canone di concessione dipendente dalla portata media su base annua (modulo)
4.Canone di concessione dipendente dall’uso (in alcune realtà lo «scambio termico» viene assimilato ad uso industriale…)
- NORME PER SCARICO DELLE ACQUE: Come possiamo «scaricare» le acque utilizzate per il geoscambio a circuito aperto?
1.Scarico in corso d’acqua superficiale: Si effettua ai sensi del D.Lgs 152/06 Art. 145 (equilibrio e bilancio idrico) e Art. 146 (risparmio idrico) – AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA (qualitativa)
2.Scarico in fognatura meteorica: (ove non possibile corpo idrico) assimilato a corpo idrico superficiale – AUTORIZZAZIONE DEL GESTORE (quantitativa)
3.Scarico sul suolo: autorizzato da Comune (ma tecnicamente non sempre possibile)
- Scarico nel sottosuolo: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambiente)ART. 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)
1.È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2.In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
CRITICITA?: cosa si intende per «la stessa falda»?
- Per le acque «reflue» generate dal GEOSCAMBIO il D.Lgs 152/2006 non prevede specifici limiti allo scarico, e soprattutto non fornisce alcuna definizione dell’indagine preventiva, ovvero non vengono date indicazioni su cosa dovrebbe essere incluso e valutato nell’indagine preventiva citata all’art.104, c.2, rimandando (art 144 comma 5 del decreto stesso) a norme specifiche, da emanarsi nel “rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato”.Queste carenze della normativa nazionale hanno portato le varie Province (Autorità competenti in materia di scarichi) e le Autorità di Bacino ad avviare percorsi diversi di interpretazione della normativa ed a predisporre delle linee guida.
- E’ inoltre importante sottolineare come questa carenza normativa abbia contribuito a scoraggiare la pratica della reimmissione in falda. Di conseguenza, sempre maggiori quantità d’acqua vengono prelevate e non restituite nelle falde, portando ad uno squilibrio del bilancio idrico sotterraneo.Si ritiene che, almeno in determinate situazioni, tali impatti sull’equilibrio del BILANCIO IDRICO QUANTITATIVO potrebbero essere risparmiati agendo con opportuni criteri utili a salvaguardare la quantità e, contestualmente, la qualità delle acque sotterranee.