Normativa

Secondo un criterio puramente tecnico (che si ripercuote anche a livello di iter autorizzativo) è possibile distinguere quindi tre tipologie impiantistiche di piccole utilizzazioni locali di cui al “DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010 , n. 22 – Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”.

  1. impianti geotermoelettrici per la produzione di energia elettrica (ciclo binario) con  potenza termica inferiore a 2 MW termici con pozzi geotermici a profondità inferiori a 400 metri;
  2. impianti geotermici open loop (ciclo aperto) che prevedono la captazione e la reiniezione in falda del fluido geotermico (acqua di falda);
  3. impianti geotermici closed loop (circuito chiuso) che non prevedono la captazione di acqua di falda bensì lo scambio termico con il sottosuolo (terreno, corpi idrici, o idrogeologici) tramite l’impiego di «geoscambiatori « (sonde geotermiche orizzontali/verticali e geostrutture).

Sistemi di Geoscambio a circuito aperto

La normativa inerente la GEOTERMIA a BASSA ENTALPIA discendeva invece dalle normative sui pozzi, e in generale sullo sfruttamento delle risorse idriche. La normativa specifica sull’argomento, però, sia dal punto di vista regolatorio, sia da quello dell’incentivazione, è in forte ritardo rispetto al rapido evolversi della tecnologia e delle corrispondenti realizzazioni. Le norme erano spesso basate sull’equivoco di assimilare impianti a circuito chiuso (sonde geotermiche) ad impianti a circuito aperto (pozzi di prelievo e reimmissione), che sfruttano direttamente le acque di falda per lo scambio termico

LEGGE 99/2009: “Disposizioni sullo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”

Tale norma prevede che “il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca un regime concorrenziale per l’utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura”

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010 , n. 22 – Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 10  – Piccole utilizzazioni locali

1.Sono piccole utilizzazioni locali di  calore  geotermico  quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a)consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici,  ottenibili  dal  fluido  geotermico  alla  temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;

b)ottenute mediante l’esecuzione di pozzi di profondita’ fino a 400  metri  per  ricerca,  estrazione  e  utilizzazione   di   fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da  sorgenti  per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW  termici,  anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.

Comma 4: Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 (OVVERO POZZI DI PRELEIVO), sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le  modalità  previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque  e  impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

NORME SUL POZZO DI PRELIEVO:

  • Regio Decreto n°1775 del 11/12/1933: “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici “
  • Regio Decreto n°2174 del 18/08/1934: “Disciplina delle acque sotterranee”
  • Legge n°464 del 04/08/1984: “Obblighi di informazione al Servizio Geologico”
  • Decreto del Presidente della Repubblica n°236 del 24/05/1988: “Norme tecniche per lo scavo, la perforazione, la manutenzione e la chiusura di pozzi d’acqua”
  • Decreto Legislativo n°275 del 12/07/1993: “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”
  • Legge n°36 del 05/01/1994: “Disposizioni in materia di risorse idriche”
  • Decreto del Presidente della Repubblica n° 238 del 18/02/1999: “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della L. 36/94 in materia di risorse idriche”
  • CRITICITA’:1.Solitamente tempi  per ottenere la concessione di derivazione superiori ad 1 anno2.Acquisizione parere VIA (se Q>50 l/s) ed eventualmente Autorità di Bacino, Ente Acquedottistico, Sovraintendenza, etc…3.Canone di concessione dipendente dalla portata media su base annua (modulo)4.Canone di concessione dipendente dall’uso (in alcune realtà lo «scambio termico» viene assimilato ad uso industriale…)
  • NORME PER SCARICO DELLE ACQUE: Come possiamo «scaricare» le acque utilizzate per il geoscambio a circuito aperto?1.Scarico in corso d’acqua superficiale: Si effettua ai sensi del D.Lgs 152/06 Art. 145 (equilibrio e bilancio idrico) e Art. 146 (risparmio idrico) – AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA (qualitativa)2.Scarico in fognatura meteorica: (ove non possibile corpo idrico) assimilato a corpo idrico superficiale – AUTORIZZAZIONE DEL GESTORE (quantitativa)3.Scarico sul suolo: autorizzato da Comune (ma tecnicamente non sempre possibile)
  • Scarico nel sottosuolo: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambiente)ART. 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)1.È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.2.In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.CRITICITA?: cosa si intende per «la stessa falda»?
  • Per le acque «reflue» generate dal GEOSCAMBIO il D.Lgs 152/2006 non prevede specifici limiti allo scarico, e soprattutto non fornisce alcuna definizione dell’indagine preventiva, ovvero non vengono date indicazioni su cosa dovrebbe essere incluso e valutato nell’indagine preventiva citata all’art.104, c.2, rimandando (art 144 comma 5 del decreto stesso) a norme specifiche, da emanarsi nel “rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato”.Queste carenze della normativa nazionale hanno portato le varie Province (Autorità competenti in materia di scarichi) e le Autorità di Bacino ad avviare percorsi diversi di interpretazione della normativa ed a predisporre delle linee guida.
  • E’ inoltre importante sottolineare come questa carenza normativa abbia contribuito a scoraggiare la pratica della reimmissione in falda. Di conseguenza, sempre maggiori quantità d’acqua vengono prelevate e non restituite nelle falde, portando ad uno squilibrio del bilancio idrico sotterraneo.Si ritiene che, almeno in determinate situazioni, tali impatti sull’equilibrio del BILANCIO IDRICO QUANTITATIVO potrebbero essere risparmiati agendo con opportuni criteri utili a salvaguardare la quantità e, contestualmente, la qualità delle acque sotterranee.

Geotermia a media ed alta entalpia

Sistemi di GEOSCAMBIO a circuito chiuso (sonde geotermiche)

NORME PER IMPIANTI DI GEOSCAMBIO A CIRCUITO CHIUSO

In Italia a tutt’oggi non esiste una normativa unica che regolamenti e disciplini l’installazione di sistemi di geoscambio a circuito chiuso (sonde geotermiche verticali, orizzontali e geostrutture)

Esempi di REGOLAMENTI e NORME:

  1. Regione Lombardia
  2. Provincie del Veneto
  3. Norme UNI
  4. Bozza di «decreto posa sonde»…

La Lombardia, grazie al Regolamento Regionale 7/2010, rende davvero semplice e poco “burocratico” l’installazione delle sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua sotterranea (meglio definite come “sistemi a circuito chiuso”). Gli impianti vengono distinti in funzione delle profondità che raggiungono e in funzione della loro dimensione.

“Per l’installazione di sonde geotermiche che raggiungono una profondità non superiore a 150 metri dal piano campagna e di sonde geotermiche orizzontali, è obbligatoria la sola registrazione dell’impianto al Registro Regionale Sonde Geotermiche. Per l’installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna, è invece necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione da parte della Provincia competente per il territorio. Anche in questo caso la registrazione dell’impianto al RSG è obbligatoria e deve avvenire, a cura del proprietario, prima della data di apertura del cantiere di perforazione”

Il Regolamento distingue poi le procedure per “piccoli” e “grandi” impianti.

  • I “piccoli impianti”, sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile uguale o inferiore a 50 kW;
  • I “grandi impianti”, sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 kW.

Per i “grandi impianti”, sempre utilizzando il Registro Sonde Geotermiche, sarà necessario fornire le informazioni che vengono ottenute attraverso il Ground Response Test, ossia una prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà termofisiche di scambio del sottosuolo e di conseguenza di procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico.

REGIONE VENETO

Un regolamento per ogni provincia…